Avis important:
Les versions anciennes du navigateur Netscape affichent cette page sans éléments graphiques. La page conserve cependant sa fonctionnalité. Si vous utilisez fréquemment cette page, nous vous recommandons l'installation d'un navigateur plus récent.
 

Regesto

Art. 6 n. 1 in relazione con l'art. 6 n. 3 lett. d CEDU; art. 32 cpv. 2 Cost.; § 107 cpv. 2 CPP/AG; diritto di interrogare la vittima minorenne.
Il diritto di interrogare il testimone a carico è assoluto quando la deposizione è decisiva (consid. 3.1).
Per la protezione della vittima questo diritto può eventualmente essere garantito anche senza un confronto con l'accusato o un interrogatorio diretto della vittima da parte del difensore (consid. 3.2).
Non è possibile, con un apprezzamento anticipato della prova, ritenere superflue le risposte date alle domande della difesa dal decisivo testimone a carico. Se gli interessi legittimi della vittima minorenne escludono il suo interrogatorio da parte dell'accusato, non ci si può di principio fondare sulle dichiarazioni della vittima (consid. 4).
Occorre esaminare in ogni singolo caso quali alternative al confronto diretto entrino in considerazione per garantire nella misura del possibile i diritti della difesa dell'accusato e rispettare nel contempo gli interessi della vittima (consid. 5).

contenu

document entier
regeste: allemand français italien

références

Article: art. 32 cpv. 2 Cost., § 107 cpv. 2 CPP