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Regesto

Art. 27, 28, 29 LPP (nelle versioni in vigore fino al 31 dicembre 1994); art. 24 LPP.
L'assicurato al beneficio di una prestazione di libero passaggio della previdenza più estesa che entra a far parte di un nuovo istituto di previdenza che copre unicamente il minimo LPP non può esigere da quest'ultimo l'accredito sull'avere di vecchiaia dell'intera prestazione di libero passaggio, bensì solo di una sua parte, corrispondente all'avere di vecchiaia secondo la LPP (previdenza obbligatoria) acquisito presso il precedente istituto al momento del trasferimento.

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références

Article: Art. 27, 28, 29 LPP, art. 24 LPP