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Regesto

Art. 34 cpv. 1 e 2 Cost.; art. 85 lett. a e art. 88 OG; votazione popolare cantonale del 30 novembre 2003 sulla revisione parziale della procedura penale zurighese.
Legittimazione dei privati e delle persone giuridiche a presentare un ricorso per violazione del diritto di voto (consid. 1.2 e 1.3).
Obbligo delle autorità di informare, nella documentazione di voto, in modo oggettivo ed equilibrato i votanti; ammissibilità nella campagna elettorale di dichiarazioni pubbliche di singoli membri di un'autorità (riassunto e conferma della giurisprudenza; consid. 3). Esame delle spiegazioni del Consiglio di Stato, in particolare riguardo alla proposta di abolire il ricorso per cassazione cantonale contro sentenze e decisioni di stralcio dei giudici unici, dei tribunali distrettuali e dei tribunali dei minorenni, nonché contro i giudizi di appello del Tribunale superiore. In concreto, il risultato della votazione non è stato influenzato in modo notevole, né alterato, da gravi errori di procedura o da informazioni erronee rilevanti (consid. 4-6).

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Article: Art. 34 cpv. 1 e 2 Cost., art. 85 lett. a e art. 88 OG