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Regesto

Art. 92 cpv. 5 e 7 LAINF; art. 113 cpv. 3 OAINF: Modifica del supplemento di premio per le spese amministrative.
La LAINF non conferisce a un assicuratore privato esercitante l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni la competenza di modificare unilateralmente una clausola contrattuale concernente il supplemento di premio per le spese amministrative. In particolare, la competenza di modificare, mediante una decisione comunicata almeno due mesi prima dell'inizio del nuovo esercizio contabile, il tariffario dei premi o l'attribuzione di un'azienda a un tale tariffario (art. 92 cpv. 5 e 7 LAINF; art. 113 cpv. 3 OAINF), non comprende anche quella di modificare il supplemento per le spese amministrative. (consid. 6-8)

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références

Article: Art. 92 cpv. 5 e 7 LAINF, art. 113 cpv. 3 OAINF