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Regesto

Art. 320 cpv. 3 CO; buona fede quale requisito per un rapporto di lavoro di fatto.
Il requisito della buona fede, necessario per poter ammettere l'esistenza di un rapporto di lavoro di fatto, fa difetto solamente qualora possa venir dimostrato che il lavoratore era perfettamente al corrente dell'invalidità del contratto. La malafede presuppone la piena cognizione dell'invalidità, vale a dire, oltre alla consapevolezza dell'illiceità della pattuizione, anche quella dei suoi effetti giuridici (consid. 4).

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références

Article: Art. 320 cpv. 3 CO