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Regesto

Art. 146 CP (truffa triangolare); art. 7 vCP (competenza penale delle autorità svizzere); art. 129 LDIP e art. 30 cpv. 2 Cost. (azione civile, processo in via adesiva).
Qualora la persona ingannata compia atti pregiudizievoli non al proprio patrimonio, bensì a quello di un terzo, l'adempimento del reato di truffa presuppone che ella sia responsabile della sfera patrimoniale del danneggiato e abbia su tale patrimonio un potere di disposizione quantomeno di fatto. Questa posizione della persona ingannata nella sfera del danneggiato permette la distinzione con il furto commesso da un autore mediato (consid. 4.3).
In ambito internazionale, in presenza di più infrazioni commesse per mestiere, occorre esaminare per ciascuna di esse se, conformemente all'art. 7 vCP, il luogo della commissione del reato o quello in cui si verifica l'evento si trovi in Svizzera (consid. 6.3). In quanto comportamento posteriore al reato, la conferma subdola dell'errore dopo la commissione di atti pregiudizievoli al patrimonio come pure dopo l'insorgenza del danno e la realizzazione del profitto non ha nessuna incidenza sulla determinazione della competenza (consid. 6.5).
La LDIP non prevede espressamente nessun foro per l'azione adesiva (consid. 9.2). L'art. 129 tiene conto dell'art. 30 cpv. 2 Cost. relativo al foro del domicilio della parte convenuta. Il senso e lo scopo dell'istituzione del processo in via adesiva impongono che la persona accusata di un reato non possa prevalersi della garanzia del foro di domicilio. È perciò ammissibile anche in presenza di collegamenti internazionali far valere in via adesiva le conclusioni civili al foro del tribunale penale (consid. 9.4).

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références

Article: art. 30 cpv. 2 Cost., Art. 146 CP, art. 129 LDIP