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Regesto a

Arbitrio nella valutazione delle prove (art. 9 Cost.). Nesso di causalità naturale tra un rapporto sessuale non protetto e un'infezione da virus dell'immunodeficienza umana (HIV).
Portata di una perizia scientifica per l'accertamento della trasmissione diretta dell'HIV (consid. 4).

Regesto b

Lesioni colpose gravi (art. 125 cpv. 2 CP); propagazione di malattie dell'uomo per negligenza (art. 231 cpv. 2 CP). Negligenza e rischio ammissibile (art. 12 cpv. 3 CP). Rapporti sessuali non protetti di una persona infetta da HIV.
Chi, sulla base di concreti elementi, deve supporre di aver contratto un'infezione da HIV è tenuto a rinunciare ad avere rapporti sessuali non protetti fino a quando non possa escludere con sufficiente certezza la propria sieropositività. In caso contrario, violando un dovere generale di prudenza, egli crea per i beni giuridici dei suoi partner sessuali un pericolo che eccede quello del rischio ammissibile (consid. 8.1).
Una persona infetta da HIV non è punibile per lesioni (colpose) gravi qualora il suo partner acconsente ad avere un rapporto sessuale non protetto benché questi non possa escludere che ella abbia avuto in precedenza dei rapporti a rischio e contratto così un'infezione da HIV; ciò vale solo se la vittima dispone delle informazioni rilevanti per prendere, nel caso concreto, una decisione con cognizione di causa (consid. 9.3).

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références

Article: art. 9 Cost., art. 125 cpv. 2 CP, art. 231 cpv. 2 CP, art. 12 cpv. 3 CP