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Regesto

Art. 315 cpv. 1 in relazione con gli art. 25 seg. CC; competenza dell'autorità tutoria del domicilio del figlio per l'esecuzione di misure giudiziarie di protezione del figlio.
Le autorità tutorie, incaricate dal tribunale del divorzio dell'esecuzione di misure di protezione del figlio, esaminano la loro competenza autonomamente e senza riguardo all'attribuzione contenuta nella sentenza di divorzio cresciuta in giudicato (consid. 4).
Se a entrambi i detentori dell'autorità parentale è stata tolta la custodia ed essi non hanno il medesimo domicilio, il figlio ha il suo domicilio nel luogo di dimora (consid. 5). Se il figlio risiede in uno stabilimento al momento in cui cade il domicilio derivato da quello dei genitori o di un genitore, il suo bene può imporre di non fondarsi su un domicilio fittizio, ma di considerare il luogo dello stabilimento quale domicilio (consid. 6).