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Regesto

Protezione della personalità; diritto alla propria immagine; pubblicazione di foto erotiche su internet pattuita contrattualmente.
Il diritto alla propria immagine è una sottospecie del diritto generale della personalità (art. 28 cpv. 1 CC). Se in primo piano vi sono interessi economici, il diritto alla propria immagine può divenire oggetto di impegni contrattuali e irrevocabili; un'indennità di recesso pattuita è di per sé vincolante (consid. 5.2). Consenso ritenuto giuridicamente valido nella fattispecie alla pubblicazione di proprie immagini erotiche su internet (consid. 5.3). Il contratto sulla pubblicazione delle proprie immagini di contenuto erotico su internet non viola né l'art. 27 CC né l'art. 20 CO (consid. 5.4). Negato in concreto il diritto di recedere dal contratto senza pagamento dell'indennità pattuita (consid. 5.5 e 5.6).

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références

Article: art. 28 cpv. 1 CC, art. 27 CC, art. 20 CO