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Regesto

Art. 17 cpv. 1 vOIVA; assoggettamento soggettivo di un collezionista di opere d'arte.
Sotto il profilo dell'universalità e della neutralità concorrenziale dell'imposta sul valore aggiunto tutti i tipi di esenzione sono problematici. Ragione per cui devono essere interpretati in modo restrittivo (conferma della giurisprudenza; consid. 2.3).
La nozione di attività economica indipendente si fonda sui medesimi indizi in materia d'imposta sul valore aggiunto che in materia d'imposizione diretta. L'armonizzazione auspicabile di questa nozione trova i suoi limiti negli obiettivi che divergono a seconda il tipo d'imposta (consid. 2.4).
La prassi Wellcome sviluppata e poi confermata dalla Corte di giustizia dell'Unione europea, secondo la quale l'attività di una persona fisica va definita imprenditoriale se impiega globalmente "mezzi simili a quelli di un produttore, un commerciante o un fornitore di servizi", si applica per analogia in materia d'imposta svizzera sul valore aggiunto (consid. 2.5).
Un perito in materia d'arte, il quale preleva dalla propria rinomata collezione diverse decine di opere per venderle a terzi per il tramite di una casa di vendita all'asta nella quale possiede delle partecipazioni e che procede ad altre vendite negli anni seguenti, esercita un'attività economica indipendente (consid. 4.3) che ha un carattere durevole (consid. 4.4), di modo che è soggettivamente assoggettato all'imposta svizzera sul valore aggiunto (consid. 4.5).

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