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Regesto a

Tribunale commerciale, eccezione al principio della doppia istanza cantonale (art. 75 cpv. 1 e 2 lett. b LTF; art. 6 CPC).
Ammissibilità del ricorso diretto contro le decisioni di un tribunale specializzato nel contenzioso commerciale (consid. 1).

Regesto b

Competenza materiale, convenzione fra le parti (art. 4 segg., 17 e 406 CPC); contenzioso commerciale (art. 6 cpv. 2 CPC); litisconsorzio facoltativo (art. 71 CPC).
Gli art. 17 e 406 CPC non si riferiscono a convenzioni sulla competenza materiale, ma unicamente a quelle sulla competenza per territorio (consid. 3).
Iscrizione definitiva di un'ipoteca legale degli artigiani e imprenditori quale contenzioso commerciale (consid. 4). Il litisconsorzio facoltativo passivo presuppone fra l'altro la stessa competenza materiale per tutte le pretese fatte valere giudizialmente. Se per taluni convenuti è competente il tribunale commerciale e per altri il tribunale ordinario, il Cantone può prevedere una competenza unitaria del tribunale ordinario per il litisconsorzio facoltativo passivo (consid. 5).

Regesto c

Litispendenza, forza di cosa giudicata, osservanza del termine (art. 63 cpv. 1 CPC).
La regola dell'art. 63 cpv. 1 CPC vale anche se dopo una prima decisione di inammissibilità pure il secondo tribunale adito si dichiara incompetente. La decisione di inammissibilità del primo tribunale non vincola l'autorità chiamata a statuire sul ricorso contro la decisione del secondo tribunale che nega la sua competenza materiale. Quesito dell'inizio del termine per presentare un nuovo atto lasciato indeciso (consid. 6).

Regesto d

Ripartizione delle spese (art. 107 cpv. 2 CPC; art. 66 cpv. 4 e art. 68 cpv. 4 LTF).
Spese poste a carico del Cantone (consid. 7).

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références

Article: art. 63 cpv. 1 CPC, art. 75 cpv. 1 e 2 lett. b LTF, art. 6 CPC, art. 6 cpv. 2 CPC suite...