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Regesto a

Art. 5 cpv. 2, art. 8 cpv. 1 e art. 127 cpv. 1 Cost.; § 41 della legge zurighese sull'Università; aumento della tassa forfettaria per gli studenti in medicina umana all'Università di Zurigo, principio della legalità in materia di tributi pubblici, principi dell'equivalenza e della parità di trattamento.
Una tassa forfettaria pari a fr. 720.- per semestre per tutti gli studenti in medicina umana (incluso l'anno di studi opzionali) non eccede il quadro di quanto sia costituzionalmente ammissibile, a condizione che non appaia, nei confronti di quelli che utilizzano poche prestazioni, come manifestamente sproporzionata rispetto al valore oggettivo delle prestazioni utilizzate (consid. 3).

Regesto b

Art. 29 cpv. 3 Cost.; assistenza giudiziaria nell'ambito di una procedura di controllo astratto delle norme.
Conferma della prassi secondo la quale non vi è, di principio, alcun diritto all'assistenza giudiziaria nell'ambito di una procedura di controllo astratto delle norme. Un diritto va ammesso in via eccezionale ove ci si debba attendere ad un'attuazione immediata delle norme contestate e il ricorso sia stato presentato al fine di tutelare dei diritti individuali attuali e non a causa di una violazione soltanto virtuale (consid. 4.2. e 4.3).

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références

Article: Art. 5 cpv. 2, art. 8 cpv. 1 e art. 127 cpv. 1 Cost., Art. 29 cpv. 3 Cost.