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Regesto

Art. 12 lett. d LLCA; ammissibilità e limiti della pubblicità per un avvocato.
Interpretazione dell'art. 12 lett. d LLCA (consid. 2-6): testo della disposizione (consid. 2) e nozione di pubblicità (consid. 3). Determinazione dei limiti della pubblicità per un avvocato (consid. 6), tenendo conto della genesi della norma (consid. 4) e del suo posto nell'ordine giuridico (consid. 5).
Conformemente alla portata datane dalla Costituzione e concretizzata dalla legge, non è la pubblicità per un avvocato ma la sua limitazione a dover essere giustificata (consid. 6.1). Interesse pubblico a un esercizio della professione conforme alle regole e di alta qualità (consid. 5 e 6.2.1). Una pubblicità moderata e limitata a fatti oggettivi corrisponde al bisogno d'informazione del pubblico ed è ammissibile; l'esigenza di moderazione concerne sia il contenuto che le forme e i metodi di pubblicità (consid. 6.2.2). Potere d'apprezzamento delle autorità cantonali (consid. 6.3.2).
Inammissibilità della pubblicità esteriore (iscrizione sulla facciata di un immobile) nel caso in esame, in ragione di una mancanza di moderazione nella sua realizzazione (consid. 7).