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Regesto

Art. 89 cpv. 1 LTF, art. 1 cpv. 1, art. 61 segg. LDFR; diritto di ricorso secondo l'art. 83 cpv. 3 LDFR; contestazione di un'autorizzazione d'acquisto; rapporto tra diritto fondiario rurale e diritto esecutivo.
Criteri applicati dal Tribunale federale nel caso di decisioni d'inammissibilità rese da un'ultima istanza cantonale a causa dell'assenza di un diritto di ricorso (consid. 3). Ratio legis dell'art. 83 cpv. 3 LDFR; l'enumerazione non è esaustiva. Un diritto di ricorso che va oltre il testo della legge viene ammesso solo quando, alla luce degli scopi perseguiti dalla LDFR, vi sia un interesse degno di protezione al mantenimento della proprietà dell'immobile in questione e questo interesse non possa essere perseguito in altro modo (consid. 5.1 e 5.2). Il precedente proprietario dell'immobile oggetto d'incanto forzato non può impugnare l'autorizzazione d'acquisto dell'aggiudicatario invocando contro l'esecuzione forzata degli argomenti attinenti al diritto esecutivo, poiché questi vanno fatti valere con i rimedi giuridici relativi al diritto esecutivo stesso (consid. 5.3 e 5.4). Il diritto di ricorso è stato negato a giusta ragione (consid. 5.5).

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références

Article: art. 83 cpv. 3 LDFR, Art. 89 cpv. 1 LTF