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Regesto a

Art. 67 cpv. 1 LIP; art. 50 cpv. 3 DPA; art. 37 cpv. 2 lett. b LOAP; art. 79 LTF; procedura di dissigillamento secondo il DPA, competenze e rimedi giuridici.
Anche dopo l'entrata in vigore del CPP e della LOAP il 1° gennaio 2011, ai casi della giurisdizione federale nelle cause di diritto penale amministrativo rimane applicabile il DPA. Contrariamente alla regolamentazione della procedura di dissigillamento secondo il CPP, la Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale statuisce (definitivamente) sulle domande di dissigillamento dell'autorità amministrativa cui compete l'inchiesta. Contro la decisione della Corte dei reclami penali è aperta la via del ricorso in materia penale (art. 79 LTF) al Tribunale federale (consid. 1).

Regesto b

Art. 31 cpv. 2 e art. 50 cpv. 3 DPA; art. 5 cpv. 1 e art. 248 cpv. 2 CPP; termine di 20 giorni per presentare la domanda di dissigillamento.
La disposizione sul termine dell'art. 248 cpv. 2 CPP non è direttamente applicabile ai dissigillamenti nella procedura d'inchiesta del DPA. L'autorità amministrativa competente dell'inchiesta deve comunque tenere sufficientemente conto del principio di celerità del diritto processuale penale (consid. 3.1-3.3).

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