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Regesto

Art. 90 cpv. 3 e 4, art. 90a LCStr; art. 196 seg., art. 263 cpv. 1 lett. d CPP; "Via sicura"; sequestro confiscatorio di un veicolo in seguito a una violazione grave qualificata delle norme della circolazione (superamento di 69 km/h della velocità massima fuori dalle località).
Il sequestro confiscatorio presuppone (come finora) che siano dati sufficienti indizi di reato, che sia rispettato il principio della proporzionalità e che la confisca non appaia già manifestamente inammissibile per motivi di diritto materiale (consid. 2.1).
Nel caso di violazioni gravi qualificate delle norme della circolazione ai sensi dell'art. 90 cpv. 3 e 4 LCStr, il presupposto per la confisca di cui all'art. 90a cpv. 1 lett. a LCStr dovrebbe di principio essere adempiuto. Quanto al presupposto cumulativo della lett. b, il Tribunale deve esaminare, nel senso di una prognosi di messa in pericolo, se la confisca del veicolo è idonea ad impedire all'autore di commettere altre infrazioni gravi alle norme della circolazione. Entrambe le condizioni sono adempiute nella fattispecie (consid. 2.3.3 e 2.3.4).
Esame del sequestro sotto il profilo della proporzionalità (consid. 2.4).

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regeste: allemand français italien

références

Article: art. 90a LCStr, art. 90 cpv. 3 e 4 LCStr, art. 90a cpv. 1 lett. a LCStr