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Regesto

Art. 45 della legge ticinese del 20 febbraio 2001 sulle commesse pubbliche (LCPubb/TI), art. 78 e 83 lett. f LTF; provvedimento consistente nell'esclusione dalla partecipazione a tutti gli appalti soggetti alla legge ticinese sulle commesse pubbliche per un periodo di cinque mesi e nell'obbligo di pagare una pena pecuniaria.
Il provvedimento preso nei confronti della ricorrente ha carattere amministrativo; il ricorso in materia penale ex art. 78 segg. LTF è escluso (consid. 1).
La decisione di vietare la partecipazione a tutti gli appalti soggetti alla legge ticinese sulle commesse pubbliche per un periodo determinato rientra tra le decisioni "in materia di acquisti pubblici" ai sensi dell'art. 83 lett. f LTF; una decisione "in materia di acquisti pubblici" va ravvisata anche nella pronuncia di una pena pecuniaria, motivata espressamente dall'ottenimento di un appalto sulla scorta di false indicazioni. Ritenuto che la ricorrente non si esprime su nessuna delle condizioni previste dall'art. 83 lett. f LTF, aperta è solo la via del ricorso sussidiario in materia costituzionale (consid. 2).