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Regesto

Art. 30 cpv. 1 CP; art. 602 cpv. 1 e 2, art. 652 e 653 cpv. 2 CC; art. 104 cpv. 1 lett. b, art. 115 cpv. 1, art. 118 cpv. 1 e 2, art. 119 cpv. 2 e art. 310 cpv. 2 unitamente all'art. 322 cpv. 2 CPP; reati a danno di una comunione ereditaria; decreto di non luogo a procedere; diritto di querela e legittimazione ricorsuale di ogni singolo membro della comunione ereditaria.
In caso di reati a danno di una comunione ereditaria, ciascun erede è considerato danneggiato ai sensi dell'art. 115 cpv. 1 CPP (consid. 2.3.3). Il diritto di querela giusta l'art. 30 cpv. 1 CP spetta a ogni singolo erede personalmente, quale danneggiato diretto (consid. 2.3.4). L'erede danneggiato, che sporge querela, si costituisce validamente accusatore privato (relativamente all'azione penale). In quanto parte ai sensi dell'art. 104 cpv. 1 lett. b CPP è legittimato a presentare reclamo contro il decreto di non luogo a procedere, senza la partecipazione dei coeredi. L'impossibilità per l'erede in questione di far valere da solo pretese civili della successione non osta alla sua legittimazione ricorsuale giusta l'art. 310 cpv. 2 unitamente all'art. 322 cpv. 2 CPP (consid. 2.3.5-2.5).

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