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Regesto

Art. 115 segg. CPP, art. 133 CP; nozione di danneggiato in caso di rissa.
È direttamente leso dal reato e danneggiato ai sensi dell'art. 115 CPP il titolare del bene giuridico tutelato o almeno cotutelato dalla norma penale violata (conferma della giurisprudenza). In caso di reati contro gli interessi collettivi, per riconoscere la veste di danneggiato, in generale è sufficiente che la norma penale tuteli in via subordinata il bene giuridico individuale invocato dalla parte lesa o persegua la sua tutela quale scopo accessorio (consid. 2.3.1).
La rissa giusta l'art. 133 CP costituisce un reato di pericolo astratto. In caso di reati di pericolo astratto non sussiste alcun danneggiato ai sensi dell'art. 115 cpv. 1 CPP, a meno che qualcuno sia stato messo concretamente in pericolo dalla commissione di un simile reato (consid. 2.3.2).
La fattispecie penale di cui all'art. 133 CP tutela in primo luogo l'interesse pubblico a evitare le risse e in secondo luogo l'interesse individuale delle relative vittime. La persona ferita o messa concretamente in pericolo da una rissa è danneggiata ai sensi dell'art. 115 cpv. 1 CPP (consid. 2.3.2).

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références

Article: art. 133 CP, art. 115 cpv. 1 CPP, art. 115 CPP