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Regesto

Art. 6 n. 1 CEDU; art. 14 n. 3 lett. g Patto ONU II; art. 113 cpv. 1, art. 170 cpv. 1, art. 171, art. 197 cpv. 1 lett. c e d, art. 248 cpv. 1, art. 264 cpv. 1 e art. 265 cpv. 4 CPP; art. 7 cpv. 2 LRD; art. 47 LBCR. Principio "nemo tenetur" nella procedura penale. Dissigillamento di un promemoria interno della banca, che era stata precedentemente oggetto di un'inchiesta preliminare, rispettivamente di una domanda di informazioni secondo le normative della vigilanza sulle banche.
Pertinenza per l'inchiesta del documento sigillato e proporzionalità del dissigillamento (consid. 7). Portata del diritto di non autoincriminarsi quando imputata è una banca. Ripartizione legale delle competenze e coordinazione tra la FINMA e il Ministero pubblico della Confederazione nei casi denunciati di sospetto riciclaggio di denaro. Il documento interno litigioso è stato elaborato sulla base di una domanda di informazione della FINMA, senza minaccia di sanzioni penali. Il principio "nemo tenetur" non osta quindi al sequestro conforme al diritto processuale penale di una copia del documento presso la banca imputata (consid. 8). Gli interessi alla protezione del segreto invocati dalla banca imputata (compresa la garanzia del diritto di non autoincriminarsi) non costituiscono in concreto un impedimento al dissigillamento (consid. 9-12).

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Article: Art. 6 n. 1 CEDU, art. 248 cpv. 1, art. 264 cpv. 1 e art. 265 cpv. 4 CPP, art. 7 cpv. 2 LRD, art. 47 LBCR