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Regesto

Art. 5, art. 8 cpv. 1, art. 9 e 50 Cost.; art. 16 Cost/TI; abrogazione di una norma che riconosceva ai Comuni ticinesi il diritto a parte del gettito dell'imposta sugli utili immobiliari; autonomia comunale; retroattività propria.
Possibilità di far valere una lesione dell'autonomia comunale nell'ambito del controllo astratto di una legge (consid. 3.1); diniego della violazione dell'autonomia comunale nella fattispecie che ci occupa, constatato sia in relazione all'art. 50 Cost. che all'art. 16 cpv. 1 e 2 Cost./TI (consid. 3.2 e 3.3). Distinzione tra retroattività propria e impropria (consid. 4.1 e 4.2). Riguardo al riparto annuale del gettito d'imposta tra Cantone e Comuni, che è l'unico rapporto sul quale occorre soffermarsi nel caso in esame, il divieto della retroattività propria non è stato violato. L'abrogazione dell'art. 140 della legge tributaria ticinese del 21 giugno 1994, da cui risultava sia che la ripartizione avveniva in base al gettito sia che essa aveva cadenza annuale, è infatti stata decisa il 20 settembre 2016 e ha concrete conseguenze soltanto per gli incassi avvenuti dal 1° gennaio 2017 in avanti (consid. 4.4 e 4.5).

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références

Article: art. 9 e 50 Cost., art. 16 Cost/TI, art. 16 cpv. 1 e 2 Cost./TI