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Regesto

Art. 1 lett. c, art. 18 LDerr; art. 12 ODerr; art. 47, art. 48, art. 48b LPM; art. 52a, art. 52c OPM; art. 5 cpv. 1 OIPSDA; protezione dagli inganni in materia di diritto delle derrate alimentari; rapporto con le disposizioni di diritto dei marchi relative alla provenienza; presentazione ingannevole di una lattina di birra.
Descrizione della nuova legislazione sulle derrate alimentari e gli oggetti d'uso, in vigore dal 1° maggio 2017 (consid. 4.1).
Per quanto riguarda il divieto d'inganno, la portata del vecchio e del nuovo diritto è in larga parte uguale. In ogni caso, quest'ultimo non contiene una regolamentazione meno incisiva (consid. 4.2). La presentazione di un prodotto alimentare può essere ingannevole, ai sensi dell'art. 18 LDerr, non solo riguardo al Paese di produzione, ma anche alle altre indicazioni di provenienza (regionale o locale) (consid. 4.2.1-4.2.3). Il divieto d'inganno in materia di diritto delle derrate alimentari (art. 18 LDerr) va parimenti rispettato nell'uso di indicazioni di provenienza ai sensi dell'art. 47 segg. LPM e delle disposizioni d'esecuzione ad essi relative (consid. 4.2.4).
Contenuto del divieto d'inganno in materia di diritto delle derrate alimentari. Il criterio per valutare il rischio d'inganno è il consumatore medio e il suo bisogno legittimo d'informazione. In questo contesto, per contravvenire all'art. 18 LDerr basta una presentazione di derrate alimentari che possa oggettivamente ingannare (consid. 4.3). Nella fattispecie, esiste un rischio d'inganno relativamente alla provenienza della birra (consid. 4.4).

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