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Regesto

Art. 25a, art. 39 cpv. 3 e art. 50 LAMal; art. 33 lett. i OAMal; art. 7 segg. OPre; art. 6 cpv. 1, art. 8 cpv. 1 e 2 nonché art. 9 cpv. 1bis della legge del Cantone di San Gallo del 13 febbraio 2011 sul finanziamento delle cure; art. 2 dell'ordinanza del Cantone di San Gallo del 14 dicembre 2010 sul finanziamento delle cure; finanziamento residuo delle prestazioni di cura in caso di malattia.
Dall'entrata in vigore il 1° gennaio 2011 del nuovo regime di finanziamento delle cure, l'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie presta da una parte un contributo alle cure dilazionato e limitato in funzione del bisogno di cure (art. 25a cpv. 1 LAMal). D'altra parte, le persone assicurate (art. 25a cpv. 5, 1° periodo LAMal) e le collettività pubbliche devono partecipare ugualmente (art. 25a cpv. 5, 2° periodo LAMal; consid. 3). Ai cantoni è in linea di principio consentito di adempiere al loro dovere di finanziamento residuo mediante la determinazione di importi massimi (consid. 7.2 e 7.4). A seconda dei casi, questo obbligo può essere maggiore quando i costi delle cure sono definiti conformemente agli art. 7 segg. OPre (consid. 7.4).

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références

Article: Art. 25a, art. 39 cpv. 3 e art. 50 LAMal, art. 33 lett. i OAMal, art. 25a cpv. 1 LAMal