Avis important:
Les versions anciennes du navigateur Netscape affichent cette page sans éléments graphiques. La page conserve cependant sa fonctionnalité. Si vous utilisez fréquemment cette page, nous vous recommandons l'installation d'un navigateur plus récent.
 

Regesto

Art. 5 n. 1 CEDU; art. 11 Cost.; art. 3 cpv. 1 e art. 4 CDF; art. 372 cpv. 1 e 3 CP; art. 439 cpv. 2 CPP; esecuzione delle pene, ordine d'esecuzione, bene del figlio.
L'esecuzione della pena è la conseguenza giuridica obbligata del reato (consid. 3.2.1).
La separazione della madre dal proprio figlio è un effetto diretto, inevitabile e conforme al diritto dell'esecuzione della pena detentiva e delle connesse conseguenze accessorie (consid. 3.2.2).
Il CP e il diritto concordatario cantonale contemplano numerose forme di esecuzione delle pene detentive (consid. 3.2.4).
Né le disposizioni della Costituzione né quelle della CDF o di altre convenzioni sui diritti umani ostano all'esecuzione di pene detentive conformi alla legge. Il genitore condannato non è legittimato a invocare, in nome proprio, i diritti dei figli contro la decisione di esecuzione (consid. 3.3.3).
Nella misura in cui il condannato non organizza personalmente la presa a carico dei propri figli, spetta all'autorità di protezione dei minori provvedervi. La problematica non attiene al diritto dell'esecuzione delle pene (consid. 3.4.3).

contenu

document entier
regeste: allemand français italien

références

Article: Art. 5 n. 1 CEDU, art. 11 Cost., art. 3 cpv. 1 e art. 4 CDF, art. 372 cpv. 1 e 3 CP suite...