Avis important:
Les versions anciennes du navigateur Netscape affichent cette page sans éléments graphiques. La page conserve cependant sa fonctionnalité. Si vous utilisez fréquemment cette page, nous vous recommandons l'installation d'un navigateur plus récent.
 

Regesto a

Art. 81 cpv. 1 lett. b LTF; art. 426 cpv. 2, art. 433 cpv. 1 lett. b CPP; legittimazione ricorsuale dell'accusatore privato con riferimento all'accollamento delle spese all'imputato a beneficio di un abbandono del procedimento.
Poiché la decisione sulle spese pregiudica la questione dell'indennizzo, l'accusatore privato dispone di un interesse giuridicamente protetto a impugnarla (consid. 4.1).

Regesto b

Art. 429 cpv. 1, art. 432 cpv. 2 e art. 436 cpv. 1 CPP; indennizzo dell'imputato giudicato non colpevole a carico dello Stato o dell'accusatore privato?
Nei procedimenti promossi a querela di parte, non è necessario che l'accusatore privato abbia avuto una condotta temeraria o gravemente negligente perché sia tenuto a indennizzare l'imputato giudicato non colpevole. L'obbligo di indennizzo in capo all'accusatore privato (parte attiva al procedimento) è di natura dispositiva (consid. 4.2.2 e 4.2.3). In caso di abbandono del procedimento o di proscioglimento, l'indennizzo dell'imputato è assunto dallo Stato se il reato è perseguibile d'ufficio, ma (di regola) è addossato all'accusatore privato se è perseguibile a querela di parte. Se il procedimento concerne reati di azione pubblica, l'indennizzo è a carico dell'accusatore privato soccombente nella procedura di appello e dello Stato nella procedura di reclamo. Se riguarda un reato a querela di parte, in linea di principio l'accusatore privato, unico ad aver inoltrato ricorso, è tenuto all'indennizzo tanto nella procedura di appello quanto in quella di reclamo (precisazione della DTF 141 IV 476 consid. 1; consid. 4.2.4-4.2.6).

contenu

document entier
regeste: allemand français italien

références

ATF: 141 IV 476

Article: Art. 81 cpv. 1 lett. b LTF, art. 426 cpv. 2, art. 433 cpv. 1 lett. b CPP, Art. 429 cpv. 1, art. 432 cpv. 2 e art. 436 cpv. 1 CPP