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Regesto

Art. 2 cpv. 2, art. 374 seg. e art. 404 cpv. 2 CPP; principio del rigore formale, procedura indipendente in materia di misure applicabile agli imputati penalmente incapaci, intervento nella libertà di disporre dei limiti dell'impugnazione.
Il rigore formale (art. 2 cpv. 2 CPP) costituisce un principio fondamentale del diritto processuale penale (consid. 1.3.2).
La procedura applicabile agli imputati penalmente incapaci è una procedura particolare, indipendente, da distinguere chiaramente da quella ordinaria, e in cui non può essere pronunciata una condanna in mancanza di accuse di un comportamento colpevole. Trova applicazione ove già nel corso della procedura preliminare sia appurata in modo evidente l'incapacità penale riguardo a tutte le infrazioni da giudicare. Se una persona è imputata di più reati, alcuni commessi con colpa e altri senza, tutti devono essere giudicati nella procedura ordinaria secondo gli art. 328 segg. CPP (consid. 1.3).
La pronuncia di una condanna nell'ambito di una procedura applicabile a un imputato penalmente incapace costituisce senza dubbio un errore procedurale particolarmente grave e manifesto che tuttavia, nella fattispecie, non implica la nullità della sentenza, ma la sua annullabilità (consid. 1.4).
In un caso simile però il tribunale d'appello deve, in virtù dell'art. 404 cpv. 2 CPP, esaminare rispettivamente annullare a favore dell'imputato anche una (inammissibile) condanna che non è stata impugnata (consid. 1.5).

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références

Article: art. 404 cpv. 2 CPP, art. 2 cpv. 2 CPP