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Regesto

Art. 10 cpv. 3 seconda frase LAINF (nella versione in vigore dal 1° gennaio 2017); art. 18 OAINF (nella versione in vigore dal 1° gennaio 2017); assistenza e cure a domicilio.
Potere di esame del Tribunale federale (consid. 4).
Definizione del concetto di assistenza e cure a domicilio (consid. 5).
Soltanto le cure mediche a domicilio dispensate da una persona autorizzata nel senso dell'art. 18 cpv. 1 OAINF sono presi a carico dell'assicuratore senza che si possa esigere una partecipazione dell'assicurato ai costi (consid. 7).
Il tempo necessario per l'espletamento di una cura medica a norma dell'art. 18 cpv. 1 OAINF deve essere preso a carico completamente dall'assicuratore; bisogna al riguardo tenere conto sia del gesto tecnico sia di quelli accessori. Se la cura medica può essere effettuata da una persona non autorizzata (art. 18 cpv. 2 lett. a OAINF), la partecipazione dell'assicuratore deve essere calcolata sul tempo necessario all'espletamento della cura medica, compresi i gesti accessori necessariamente connessi a quest'ultima (consid. 8.4).
Delimitazione fra singole cure mediche e non mediche secondo l'art. 18 cpv. 2 OAINF, da una parte, e le cure non mediche coperte dall'assegno per grandi invalidi di cui all'art. 26 LAINF, dall'altra parte (consid. 9).

contenu

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regeste: allemand français italien

références

Article: art. 18 cpv. 1 OAINF, art. 18 OAINF, art. 18 cpv. 2 lett. a OAINF, art. 18 cpv. 2 OAINF suite...