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Regesto

Libertà di commercio e d'industria, separazione dei poteri, inviolabilità del domicilio, garanzia della proprietà.
Decreto zurigano 2 settembre 1954 sul commercio di medicinali.
1. Ammissibilità del divieto di designare una drogheria col nome di "Drugstore" (§ 46).
2. Ammissibilità di prescrizioni sul controllo del commercio di medicamenti (diritto degli organi di controllo di chiedere informazioni, di consultare i documenti d'affari e di penetrare nei locali adibiti al commercio; § 51).
3. Inammissibilità d'una disposizione sul sequestro e la realizzazione di certi oggetti dell'impianto (§ 56). Violazione del principio, secondo cui gli interventi di polizia debbono essere adeguati allo scopo perseguito.