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Regesto

Scelta del nome di un'associazione. Azione di un'altra associazione per proibire l'uso del nome.
1. Legittimazione passiva (consid. 1).
2. Non sono applicabili le norme degli art. 944 sgg. CO sulla protezione delle ditte commerciali, bensi quelle degli art. 27 sgg. CC concernenti la protezione della personalità e in particolare del nome (consid. 2).
3. Importanza di una abbreviazione d'uso (consid. 3 a). Inammissibilità della scelta di un nome dell'associazione che dà adito a confusioni (consid. 3 b).
4. Interesse ad agire. Il nuovo nome deve distinguersi chiaramente dal nome dell'attore, quand'anche questo contenga elementi tolti dal linguaggio comune (consid. 4 e 5).
5. Il giudice che proibisce l'uso del nome deve prevedere d'ufficio nella sentenza l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 292 CP. Art. 40 OG e 76 PCF (consid. 6).
6. Cambiamento dell'iscrizione del nome nel registro di commercio. Procedura. Art. 60 e 61 ORC (consid. 7).
7. Pubblicazione della sentenza. Condizioni giusta gli art. 28 cp. 1 CC e 49 CO (consid. 8).

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références

Article: art. 944 sgg. CO, art. 27 sgg. CC, art. 292 CP, Art. 40 OG suite...