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Regesto

Responsabilità delle imprese ferroviarie, prescrizione.
In virtù dell'art. 14 cp. 1 LResp. C, che al riguardo solo fa stato, le pretese verso un'impresa di strade ferrate in seguito a un infortunio ferroviario si prescrivono in due anni dal giorno dell'infortunio, anche se sono fondate su conseguenze dell'infortunio di cui il danneggiato ha avuto conoscenza soltanto dopo la scadenza di questo termine.
Interruzione della prescrizione mediante un atto di esecuzione o mediante una citazione avanti l'ufficio di conciliazione (art. 14 cp. 2 LResp C, 135 num. 2 CO).

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regeste: allemand français italien

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Article: art. 14 cp