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Regesto

1. Estradizione; esigenza della punibilità in entrambi gli Stati. Quando deve decidere se l'atto perseguito è punibile nello Stato richiedente e nello Stato richiesto, il giudice dell'estradizione deve fondarsi sui fatti esposti nei documenti prodotti a sostegno della domanda di estradizione (consid. 1).
2. Art. 148, 154 CP. Nozione di astuzia; delimitazione tra rruffa e messa in circolazione di merci falsificate (consid. 2, 3).

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regeste: allemand français italien

références

Article: Art. 148, 154 CP