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Regesto

Art. 4 CF. Diniego di giustizia formale.
1. Nella procedura, il formalismo costituisce un diniego di giustizia formale quando diventa eccessivo, ossia quando non è giustificato dalla protezione di alcun interesse e complica in modo insostenibile l'applicazione del diritto materiale.
2. Cade in un simile formalismo la giurisdizione cantonale che dichiara irricevibile un ricorso non accompagnato da una copia certificata conforme della decisione impugnata, e ciò senza assegnare al ricorrente un breve termine per rimediare alla mancanza.