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Regesto

Esecuzione in Svizzera di una sentenza arbitrale straniera.
1. Il Tribunale federale, quando è adito con un ricorso per violazione di un trattato internazionale, ha un libero potere d'esame in fatto e in diritto (consid. 2).
2. Clausola compromissoria contenuta in un contratto concluso tra parti domiciliate in Stati diversi (consid. 3 a):
- la determinazione del diritto applicabile ad una simile clausola spetta, in principio, al giudice chiamato ad ordinare l'esecuzione della sentenza;
- secondo la giurisprudenza svizzera, il diritto applicabile a tale clausola è quello dello Stato ove la procedura arbitrale si è svolta.
3. Il Tribunale federale applica, in generale, esso medesimo il diritto estero cui sottopone il litigio. Se ne astiene, però, se i tribunali dello Stato in cui la sentenza è stata emanata, in procedure ove le parti hanno potuto debitamente esporre le loro ragioni, hanno considerato la clausola compromissoria valida secondo il diritto di quello Stato (consid. 3 b).
4. Ordine pubblico. Tribunale arbitrale istituito da una associazione professionale estera. La sentenza arbitrale resa in una contestazione tra un membro dell'associazione e un terzo non è necessariamente contraria all'ordine pubblico svizzero; il carattere esecutorio della sentenza dipende dal grado di indipendenza degli arbitri (consid. 4).