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Regesto

Esercizio dell'arte terapeutica nel cantone Appenzello Esterno.
Adito con un ricorso per violazione della libertà del commercio e dell'industria, il Tribunale federale esamina liberamente l'interpretazione e l'applicazione delle disposizioni cantonali sulla poliziadel commercio, quando si tratti di una lesione particolarmente grave della libertà economica (consid. 3).
Nuova disposizione cantonale in virtù della quale l'esercizio dell'arte terapeutica, lasciata di massima libera come sinora, sarà permesso solo a persone "degne di fiducia".
- Questa disposizione è compatibile con gli art. 4 e 31 CF? (consid. 4 e 5).
- Persona degna di fiducia; importanza di precedenti condanne pronunciate contro l'interessato in altri cantoni, in particolare per la pubblicità, ivi inammissibile (consid. 6).
- Il divieto, pronunciato a causa di queste condanne e senza previo avvertimento, d'esercitare l'arte terapeutica che l'interessato praticava nel cantone da oltre vent'anni senza aver dato luogo ad interventi dell'autorità, viola il principio della proporzionalità (consid. 7).