Avis important:
Les versions anciennes du navigateur Netscape affichent cette page sans éléments graphiques. La page conserve cependant sa fonctionnalité. Si vous utilisez fréquemment cette page, nous vous recommandons l'installation d'un navigateur plus récent.
 

Regesto

1. L'ufficio di esecuzione non può, per ragioni di diritto materiale, rifiutare di erigere l'inventario degli oggetti sottoposti al diritto di ritenzione del locatore, a meno che l'inesistenza di questo diritto sia manifesta (consid. 1).
2. Il locatore può chiedere l'erezione di un inventario per garantire un canone locatizio non ancora scaduto soltanto se rende verosimile l'esistenza di un pericolo reale e immediato per il suo diritto di ritenzione (consid. 2).
3. Il semestre in corso ai sensi dell'art. 272 cpv. 1 CO inizia - indipendentemente dal fatto che il canone sia solubile in via anticipata oppure posticipata - con l'ultima scadenza antecedente la richiesta di inventario (consid. 3).
4. La regola dell'art. 97 cpv. 2 LEF si applica egualmente all'erezione dell'inventario per la salvaguardia del diritto di ritenzione (consid. 4).

contenu

document entier
regeste: allemand français italien

références

Article: art. 272 cpv. 1 CO, art. 97 cpv. 2 LEF