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Regesto
Responsabilità della ferrovia. Prescrizione delle azioni di risarcimento danni secondo l'art. 14 cpv. 1 LRespC.
1. I termini di prescrizioni non compresi nel titolo III, seconda parte, CO possono essere prolungati contrattualmente, ritenuto che le relative disposizioni non siano di carattere imperativo. Il termine può ritenersi prolungato in quanto vi si abbia rinunciato contrattualmente o mediante dichiarazione unilaterale nel senso che si rinuncia alla prescrizione o a far valere la corrispondente eccezione; infatti l'art. 141 cpv. 1 CO, come l'art. 129 CO, si riferisce soltanto ai termini di prescrizione stabiliti nello stesso titolo del CO (consid. 2).
2. La rinuncia a prevalersi dell'eccezione della prescrizione, espressa prima o dopo il decorso del termine, ha l'effetto di una convenzione intesa a prolungare il termine di prescrizione (consid. 3).
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regeste:
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italien
références
Article: art. 14 cpv. 1 LRespC, art. 141 cpv. 1 CO, art. 129 CO