Avis important:
Les versions anciennes du navigateur Netscape affichent cette page sans éléments graphiques. La page conserve cependant sa fonctionnalité. Si vous utilisez fréquemment cette page, nous vous recommandons l'installation d'un navigateur plus récent.
 

Regesto

Art. 110 num. 5 e 317 CP. Falsa autenticazione difirma.
1. Nello stabilire quali siano i fatti di rilevanza giuridica attestati in modo contrario a verità, il giudice penale non è vincolato agli elementi essenziali stabiliti dal diritto cantonale per la validità del documento pubblico. Il diritto penale federale prescrive compiutamente quali scritti debbano essere considerati come documenti e quando un documento inveritiero debba essere reputato falso (consid. 3 a, b).
2. La dichiarazione del notaio, nel senso che gli interessati gli hanno riconosciuto di presenza trattarsi della loro firma, si riferisce a fatto di importanza giuridica nel senso dell'art. 317 num. 1 cpv. 2 CP (consid. 3 c).