Regesto
Completamento di una sentenza di divorzio straniera; competenza internazionale.
I tribunali svizzeri non sono competenti per giudicare su di un'azione separata concernente gli effetti accessori economici di un divorzio pronunciato all'estero tra cittadini stranieri. È ammessa una deroga soltanto laddove lo Stato in cui è stato pronunciato il divorzio non ponga a disposizione un foro per tale azione. Ciò non è il caso se, per ragioni di mera opportunità, il giudice straniero del divorzio ha inteso lasciare al giudice svizzero il compito di disciplinare gli effetti accessori non relativi a una questione di stato.