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Regesto

Art. 2 Disp. trans. Cost.; libertà personale. Art. 5 e 6 della legge ginevrina concernente i rapporti tra i membri delle professioni sanitarie e i pazienti; art. 7A della legge ginevrina sul regime delle persone colpite da affezioni mentali e sulla sorveglianza degli stabilimenti psichiatrici. Requisito dell'accordo del rappresentante legale di un paziente chiamato a subire un intervento medico.
1. Principi relativi al controllo astratto delle norme cantonali (consid. 2).
2. Le disposizioni del diritto pubblico cantonale sui diritti dei paziente, in particolare quelle relative al consenso per l'atto medico, non violano la forza derogatoria del diritto federale (consid. 4).
3. Portata della libertà personale nelle relazioni tra pazienti e medici (consid. 6).
4. Quali sono formulate, le disposizioni che attribuiscono al rappresentante legale il potere di consentire un intervento medico sulla persona incapace di consentirvi non violano la libertà personale. Il paziente capace di discernimento è autorizzato a dare da solo il suo consenso per un intervento di psicochirurgia; si esige il consenso del rappresentante legale unicamente per i pazienti incapaci di discernimento. Ove si tratti di esami o di terapie vincolati alla ricerca e alla sperimentazione, il diritto cantonale può esigere il consenso scritto del paziente e del suo rappresentante legale (consid. 7a).
5. Se il paziente è incapace di discernimento, il consenso dev'essere chiesto al suo rappresentante legale oppure, ove manchi, a persone vicine al paziente o a membri della sua famiglia (consid. 7b).