Avis important:
Les versions anciennes du navigateur Netscape affichent cette page sans éléments graphiques. La page conserve cependant sa fonctionnalité. Si vous utilisez fréquemment cette page, nous vous recommandons l'installation d'un navigateur plus récent.
 

Regesto a

Art. 23 segg. LPP; art. 88bis cpv. 2 OAI; condizioni alle quali il diritto alle prestazioni d'invalidità della previdenza professionale può essere modificato o soppresso.
Il diritto alle prestazioni d'invalidità della previdenza professionale deve di principio essere adeguato se non corrisponde o non corrisponde più oggettivamente alla situazione di fatto o di diritto attuale (consid. 3.2). Momento determinante per l'adeguamento della rendita (consid. 3.3).

Regesto b

Art. 23 LPP; nozione di connessione materiale.
Se diversi danni alla salute concorrono all'invalidità, occorre esaminare separatamente, in relazione ad ogni affezione, se l'incapacità lavorativa che ne è risultata sia insorta durante l'affiliazione all'istituto di previdenza (consid. 6).

contenu

document entier
regeste: allemand français italien

références

Article: art. 88bis cpv. 2 OAI, Art. 23 LPP