Regesto
In considerazione delle differenti funzioni giurisdizionali assunte dai tribunali superiori del cantone, la differenza di remunerazione, consacrata dalla regolamentazione impugnata, fra i membri del Tribunale delle assicurazioni sociali da un lato e i giudici del Tribunale di appello e del Tribunale amministrativo dall'altro non viola né il principio della parità di trattamento né il divieto dell'arbitrio (consid. 2-6).