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Regesto

Art. 5 e 24 cpv. 1 LForo; competenza del giudice del luogo della stabile organizzazione a statuire sulle azioni in materia di diritto del lavoro.
Le azioni in materia di diritto del lavoro possono essere introdotte dinanzi al giudice del luogo in cui la parte convenuta ha la stabile organizzazione (art. 5 LForo) come anche dinanzi a quello del suo domicilio o della sua sede, oppure davanti al giudice del luogo in cui il lavoratore svolge abitualmente il lavoro (art. 24 cpv. 1 LForo; consid. 3).

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références

Article: Art. 5 e 24 cpv. 1 LForo, art. 24 cpv. 1 LForo