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Regesto

Art. 8 cpv. 3 Cost. combinato con l'art. 3 LPar; parità (salariale) fra uomo e donna; identificazione legata al sesso dell'impiego di docente di scuola elementare nel Canton Argovia.
Considerazioni sul principio generale dell'uguaglianza giuridica secondo l'art. 8 cpv. 1 Cost. (consid. 6.1.1), sul diritto di uomo e donna a un salario uguale per un lavoro di uguale valore a norma dell'art. 8 cpv. 3 Cost. combinato con l'art. 3 LPar (consid. 6.1.2) e sulle circostanze di fatto richieste per l'identificazione a ragione del sesso della professione in esame in particolare nell'ottica di un'eventuale discriminazione salariale (indiretta) fondata sul sesso (consid. 6.1.3, 6.2-6.5). Fino ad ora, l'impiego di docente di scuola elementare è sempre stato considerato neutro rispetto alle professioni tipicamente femminili (consid. 7). In questo momento, nel Canton Argovia, la quota di donne nel personale di insegnamento delle scuole elementari si situa manifestamente al di sopra del 70 % (consid. 8.1). Quando si constata, al momento determinante per la disamina, che una categoria professionale presenta un elemento quantitativo chiaro sulla base di un'evoluzione di lunga durata, l'elemento storico passa in secondo piano (consid. 8.2.1). Alla luce del carattere continuo e costante dell'evoluzione osservata nel corso dei venti anni precedenti, la quale permette di escludere un fenomeno puramente passeggero, la professione di docente di scuola elementare deve essere qualificata come funzione specificatamente femminile (consid. 9). Alla luce di ciò, v'è l'obbligo di esaminare la retribuzione di questa professione sotto il profilo della differenza salariale fondata sulla parità dei sessi, in modo particolare valutando se si presentano fattori non giustificabili oggettivamente o discriminatori. La causa deve pertanto essere rinviata al Tribunale cantonale perché proceda a questo esame (consid. 9.2 e 10).

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références

Article: Art. 8 cpv. 3 Cost., art. 3 LPar, art. 8 cpv. 1 Cost.