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Regesto

Art. 45 cp. 4 CF.
1. Questo disposto è applicabile al caso di un attinente proveniente da un altro Cantone (e che si reca in un comune che non è tenuto ad assisterlo).
2. Il trascorrere del tempo non modifica in sé le condizioni d'applicazione dell'art. 45 CF (consid. 1).
3. Caso in cui l'autorità cantonale era tenuta, secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, a tollerare di fatto una persona che non aveva diritto al domicilio.
Ipotesi secondo cui un cittadino al quale è stato rifiutato il domicilio è nondimeno tollerato perchè lo Stato assume l'obbligo d'assistenza in vece e luogo della comunità pubblica a cui tale onere incombe normalmente; art. 4 CF (consid. 2).