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Regesto

Art. 4 Cost. Assistenza giudiziaria.
Non è consentito rifiutare l'assistenza giudiziaria a un cittadino straniero domiciliato nel proprio paese, che non dispone in Svizzera dei mezzi necessari per garantire il pagamento delle spese giudiziarie e delle ripetibili relative a un processo avanti la giurisdizione svizzera, e che, in ragione della legislazione del suo paese, non è in grado di trasferire fondi in Svizzera.