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Regesto
Art. 4 Cost.; libertà personale e detenzione in stato d'isolamento; art. 152 del Codice di procedura penale ginevrino, del 7 dicembre 1940. Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo.
1. Obbligo sgorgante dall'art. 4 Cost. di motivare le sentenze e le decisioni (consid. 3).
2. Le restrizioni risultanti da una misura coercitiva, quale la detenzione preventiva, non devono eccedere quanto richiesto dal loro fine; principio della proporzionalità (consid. 4).
3. Detenzione in stato d'isolamento quale mezzo di pressione sull'imputato.
4. La detenzione in stato d'isolamento costituisce una grave limitazione della libertà personale garantita dal diritto federale e dal diritto ginevrino (consid. 6).
Cognizione del Tribunale federale. I presupposti necessari ai sensi dell'art. 152 CPP ginevrino per la detenzione in stato d'isolamento sono cumulativi (consid. 7).
5. Viola l'art. 4 Cost. l'autorità che, disponendo del libero potere d'esame, limita la propria cognizione all'arbitrio (consid. 8).
6. Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali. Fatti disciplinati dalla convenzione.
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références
Article: Art. 4 Cost., art. 152 del, art. 152 CPP