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Regesto

Art. 19, 62 e 197 n. 2 Cost.; art. 5, 18 n. 11 lett. a, art. 33 cpv. 1 e 6 lett. b LIVA 1999; art. 19 cpv. 2 lett. d LAI nella versione del 5 ottobre 1967; art. 8quater OAI nella versione del 21 maggio 2003; art. 11 cpv. 1 della legge (del Canton San Gallo) del 31 marzo 1977 sui contributi cantonali a scuole private speciali nella versione del 23 settembre 2007. Natura giuridica del rimborso delle spese di viaggio dovute al trasporto di allievi di scuola (speciale).
Il diritto ad un'istruzione scolastica di base sufficiente e gratuita trova il suo corrispettivo nell'obbligo di frequentare la scuola ("diritto che comporta degli obblighi"). Obbligo principale dell'organismo scolastico di garantire l'insegnamento e obbligo accessorio dello stesso di organizzare il trasporto fino a scuola, nel caso non possa essere ragionevolmente preteso che l'allievo vi provveda da solo (consid. 2). Nell'ambito di applicazione dell'art. 19 Cost., l'organismo scolastico deve adempiere a questi obblighi in maniera gratuita, ciò che esclude uno scambio di prestazioni con gli allievi ai sensi dell'imposta sul valore aggiunto. Per l'imposta sul valore aggiunto, il rimborso agli organismi scolastici delle spese di trasporto da parte dell'assicurazione federale per l'invalidità rispettivamente, dal 2008, del singolo cantone ricade tra le sovvenzioni (consid. 3).

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Article: Art. 19, 62 e 197 n. 2 Cost., art. 8quater OAI, art. 19 Cost.