Avis important:
Les versions anciennes du navigateur Netscape affichent cette page sans éléments graphiques. La page conserve cependant sa fonctionnalité. Si vous utilisez fréquemment cette page, nous vous recommandons l'installation d'un navigateur plus récent.
 

Regesto

Art. 9 cpv. 5 lett. h e art. 21 cpv. 1 seconda frase LPC; art. 25a cpv. 1 OPC-AVS/AI; art. 23 cpv. 1 seconda frase CC; art. 5 LAS; competenza intercantonale in materia di fissazione e versamento di prestazioni complementari.
La definizione restrittiva di istituto - prevista dalla legislazione in materia di prestazioni complementari - contemplata all'art. 25a cpv. 1 OPC-AVS/AI, in quanto si limita alla nozione degli istituti che sono riconosciuti tali da un Cantone o che dispongono di un'autorizzazione cantonale d'esercizio cantonale, è di principio valida in tutti i casi in cui la LPC menziona il concetto di istituto, ossia anche quando si è nel campo di applicazione dell'art. 21 cpv. 1 seconda frase LPC (consid. 3.1).
La nozione di altro stabilimento previsto nell'art. 21 cpv. 1 seconda frase LPC deve essere interpretata alla luce dell'art. 23 cpv. 1 seconda frase CC; nel caso concreto l'istituto in questione non rientra in questa definizione (consid. 4.1). Dall'art. 5 LAS non è possibile desumere alcunché per l'applicazione del diritto al caso in questione (consid. 4.2).

contenu

document entier
regeste: allemand français italien

références

Article: art. 25a cpv. 1 OPC-AVS/AI, art. 5 LAS