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Regesto

Art. 156 CC combinato con gli art. 275 CC e art. 315a CC; art. 53 CO e art. 2 disp. trans. Cost., competenza del giudice del divorzio.
Il giudice del divorzio non è vincolato da misure di protezione del figlio e da decisioni sulle relazioni personali esistenti, se le circostanze si sono modificate dopo la loro emanazione (consid. 2b). Anche nei casi in cui priva entrambi i coniugi dell'autorità parentale, egli rimane competente ratione materiae per disciplinare le relazioni personali (consid. 2c). Egli non misconosce il primato del diritto federale se chiarisce, senza tener conto di una precedente decisione penale, la questione di un abuso nei confronti del figlio di genitori divorziati (consid. 3).

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références

Article: Art. 156 CC, art. 275 CC, art. 315a CC, art. 53 CO