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Regesto

Richiesta d'immediato pagamento di un importo pari alla presumibile indennità per il valore venale del fondo espropriato (art. 19bis cpv. 2 LEspr.).
1. Il ricorso di diritto amministrativo è proponibile contro decisioni che negano l'ammissibilità di principio dell'istanza dell'espropriato tendente al pagamento di un acconto ai sensi dell'art. 19bis cpv. 2 LEspr.; l'esclusione del rimedio prevista dalla stessa norma si riferisce solo alle decisioni che stabiliscono l'ammontare di codesto acconto (consid. 2).
2. Il Presidente della Commissione di stima può pronunciarsi da solo e preliminarmente sull'ammissibilità della domanda per ragioni di principio, vuoi formali, vuoi sostanziali. La fissazione dell'importo spetta invece alla Commissione stessa (consid. 3).
3. Il pagamento dell'importo di cui all'art. 19bis cpv. 2 LEspr. può essere richiesto anche dall'espropriato che ha fatto opposizione, qualora quest'ultima sia stata definitivamente rimossa (consid. 4a).
4. La richiesta qui in esame può essere presentata anche dopo l'udienza di conciliazione: dall'art. 19bis cpv. 2 non si deduce infatti un obbligo dell'espropriato di presentare l'istanza al più tardi all'udienza stessa, e nessuna disposizione di legge commina espressamente la perenzione di tale facoltà per il caso in cui l'espropriato ometta di chiedere il pagamento in sede di conciliazione (consid. 4b).